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Decreto legislativo 66/2010

Art. 264 — Sanzioni

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/264parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 264. Sanzioni 1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 255, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 256, comma 3, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 25.823,00. 2. Se dagli interventi indicati al comma 1 deriva la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 516,00 a euro 25.823,00. 3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 263 e' punito con la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 516,00.

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