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Decreto legislativo 66/2010

Art. 263 — Reperti mobili e cimeli

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Art. 263. Reperti mobili e cimeli 1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, ne da' comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantita' e, ove nota, la provenienza.

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