Decreto legislativo 66/2010
Art. 241 — Assegnazione delle unita' navali
Art. 241. Assegnazione delle unita' navali 1. La costituzione delle Forze navali armate e del naviglio in disponibilita', l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, e' stabilita dal Capo di stato maggiore della Marina militare.
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