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Decreto legislativo 66/2010

Art. 240 — Navi armate e navi in disponibilita'

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Art. 240. Navi armate e navi in disponibilita' 1. Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente: a) navi armate; b) navi in disponibilita'.

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