Decreto legislativo 66/2010
Art. 1608 — Modalita' di avanzamento
Art. 1608. Modalita' di avanzamento 1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano: a) per anzianita' congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto sino al grado di secondo cappellano militare capo; b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo e dal grado di secondo cappellano militare capo al grado di terzo cappellano militare capo.
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