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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1607 — Richiamo in servizio

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Art. 1607. Richiamo in servizio 1. In tempo di guerra e di grave crisi internazionale: a) il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio; b) e' sospesa l'applicazione dell'articolo 1582.

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