Decreto legislativo 66/2010
Art. 108 — Armi e Corpi dell'Esercito italiano
Art. 108. Armi e Corpi dell'Esercito italiano 1. L'Esercito italiano e' articolato nelle seguenti componenti operative cui sono attribuite le funzioni di combattimento: a) Arma di fanteria; b) Arma di cavalleria; c) Arma di artiglieria; d) Arma del genio; e) Arma delle trasmissioni. 2. Le funzioni di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare sono attribuite a strutture di supporto che operano secondo il principio della specializzazione degli interventi e sono articolate nei seguenti armi e corpi: a) Arma trasporti e materiali; b) Corpo degli ingegneri; c) Corpo sanitario; d) Corpo di commissariato. 3. Nel regolamento sono stabilite: a) le specialita' delle singole Armi; b) l'articolazione delle singole armi in unita' e reparti.
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