Decreto legislativo 66/2010
Art. 107 — Organizzazione del servizio lavori e demanio dell'Esercito italiano
Art. 107. Organizzazione del servizio lavori e demanio dell'Esercito italiano 1. L'organizzazione del servizio lavori e demanio: a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture; b) assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di gestire, secondo criteri di economicita' ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata; c) e' articolata in comandi e reparti infrastrutture. 2. L'articolazione del servizio, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti, di cui al comma 1, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
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