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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1004 — Nomine nel complemento del personale dell'Arma dei carabinieri

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1004parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1004. Nomine nel complemento del personale dell'Arma dei carabinieri 1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina a ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. 2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento. 3. La nomina a vice brigadiere di complemento e a maresciallo di complemento e' conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente agli appuntati scelti e ai brigadieri capo, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

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