Decreto legislativo 66/2010
Art. 1003 — Sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare
Art. 1003. Sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare 1. Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, e' trasferito, con il grado e l'anzianita' posseduti, in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenute all'uopo presenti la capacita' l'attitudine e l'attivita' svolta nella vita civile. 2. Il sottufficiale, pero', che all'eta' predetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti fino all'eta' di quarantacinque anni, nonche' il sottufficiale che svolga nella vita civile attivita' di volo a carattere continuativo possono, per determinazione ministeriale, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantaduesimo anno; raggiunta tale eta', il sottufficiale e' trasferito in altro ruolo con le modalita' innanzi indicate e con le stesse modalita' sono trasferiti in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi, nonche' il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti e addestramenti.
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