Decreto legislativo 81/2008
Art. 127 — Ponti a sbalzo
Art. 127. Ponti a sbalzo 1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purche' la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidita' e la stabilita'.
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