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Decreto legislativo 81/2008

Art. 126 — Parapetti

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Art. 126. Parapetti 1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

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