Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 231/2007Art. 34
Decreto legislativo 231/2007

Art. 34 — Obblighi dei terzi

ELI /it/decreto-legislativo/2007/11/21/231/art/34parte di Decreto legislativo 231/2007
Art. 34. Obblighi dei terzi 1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente e' introdotto le informazioni richieste in virtu' degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). 2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identita' del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente e' introdotto. 3. Il ricorso a terzi stranieri e' consentito a condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1 e 2.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 231/2007 · fonte Normattiva ↗

← Art. 33 Art. 35 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.