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Decreto legislativo 231/2007

Art. 33 — Esclusioni

ELI /it/decreto-legislativo/2007/11/21/231/art/33parte di Decreto legislativo 231/2007
Art. 33. Esclusioni 1. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, i destinatari del presente decreto non possono ricorrere a soggetti terzi del Paese terzo in questione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), e c). Note all'art. 33: - Per la direttiva 2005/60/CE si vedano le note alle premesse.

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