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Decreto legislativo 152/2006

Art. 8 — integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/03/152/art/8parte di Decreto legislativo 152/2006
Art. 8. (integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione) 1. La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa. 2. Le procedure amministrative previste dal presente titolo sono integrate nelle procedure ordinarie in vigore per l'adozione ed approvazione dei piani e dei programmi. 3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorita' competenti all'approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni del giudizio, delle valutazioni gia' effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani sottordinati.

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