Decreto legislativo 152/2006
Art. 7 — ambito d'applicazione
Art. 7. (ambito d'applicazione) 1. Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al comma 2, nonche', qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4. Sono altresi' sottoposte a valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma 5. 2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica: a) i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti: 1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; 2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente; b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. 3. Sono altresi' sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica. 4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano gia' stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente. 5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'autorita' competente all'approvazione del piano o del programma deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto. Analoga verifica deve essere eseguita quando si tratti di approvare una modifica di un piano o programma gia' approvato. 6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al comma 2 devono essere consultate le altre autorita' che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame. Per i piani ed i programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato deve comunque essere acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 6. 7. Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico. 8. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui alla parte seconda del presente decreto: a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; c) i piani e i programmi relativi agli interventi di telefonia mobile soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativoha disposto (con l'art. 50, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 7-bis, commi 3 e 6 e l'introduzione dei commi 2-bis e 8-bis all'art. 7-bis; (con l'art. 50, comma 3) la modifica dell'art. 7-bis…
- D.L. 77/05 — Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181), ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) la soppressione della lettera d…
Abroga · 1
- D.L. 77/05 — Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzautoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 7-bis, comma 2-bis e l'abrogazione del comma 2-ter dell'art. 7-bis.
Inserisce · 1
- D.L. 77/05 — Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzautoritativoha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) l'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter all'art. 7-bis.
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