Decreto legislativo 30/2005
Art. 161 — Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda
Art. 161. Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. 2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. 3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.
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