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Decreto legislativo 30/2005

Art. 160 — Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita'

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/160parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 160. Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita' 1. La domanda deve contenere: a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia; b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprinia brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo. 2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli. 3. Alla domanda devono essere uniti: a) la descrizione dell'invenzione effettuata ai sensi dell'articolo 51; b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile; c) la designazione dell'inventore; d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201; e) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi. 4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o piu' rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto.

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