Decreto legislativo 30/2005
Art. 160 — Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita'
Art. 160. Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita' 1. La domanda deve contenere: a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia; b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprinia brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo. 2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli. 3. Alla domanda devono essere uniti: a) la descrizione dell'invenzione effettuata ai sensi dell'articolo 51; b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile; c) la designazione dell'inventore; d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201; e) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi. 4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o piu' rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto.
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- D.L. 34/04 — Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 17) l'introduzione dell'art. 160-bis.
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