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Decreto legislativo 42/2004

Art. 107

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/107parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 107 Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore. 2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti. Le modalita' per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.

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