Decreto legislativo 42/2004
Art. 106
Articolo 106 Uso individuale di beni culturali 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
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- D.L. 69/06 — Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l'art. 39, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 106, comma …
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