Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 257/2003Art. 7
Decreto legislativo 257/2003

Art. 7 — Consiglio scientifico

ELI /it/decreto-legislativo/2003/09/03/257/art/7parte di Decreto legislativo 257/2003
Art. 7. Consiglio scientifico 1. Presso l'ENEA e' istituito il consiglio scientifico, che e' composto da undici membri, scelti tra i rappresentanti della comunita' scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal presidente dell'ente, tre dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tre del Ministro delle attivita' produttive, tre piu' uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio scientifico elegge al proprio interno il presidente tra i membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. I componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Il consiglio scientifico ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'Ente. In particolare, il consiglio: a) individua le possibili linee evolutive della ricerca e propone le iniziative dell'ente finalizzate alle politiche di sostegno allo sviluppo durevole e sostenibile nei settori di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione; b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori di competenza a livello internazionale; c) esprime al consiglio di amministrazione pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano triennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca svolta dall'ente; d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 257/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.