Decreto legislativo 257/2003
Art. 6 — Consiglio di amministrazione
Art. 6. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sette membri, in possesso di elevate competenze scientifiche e gestionali, dei quali due sono designati dal Ministro delle attivita' produttive, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla nomina provvede il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto. 2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. 3. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, indirizzo e controllo strategico. In particolare, il consiglio di amministrazione: a) individua gli obiettivi e le priorita' delle attivita' dell'ente; b) verifica l'attuazione dei programmi; c) nomina il direttore generale, su proposta del presidente; d) elabora ed approva il regolamento di organizzazione e funzionamento e quello del personale dell'ente; e) approva il piano triennale, il piano annuale di attivita' ed i loro aggiornamenti; f) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni di accompagnamento; g) delibera in materia di costituzione di societa', partecipazioni dell'ENEA a societa', associazioni e consorzi, designazione dei rappresentanti nei relativi organi, conclusione di accordi di rilevante importanza; h) nomina i dirigenti e i responsabili delle unita' organizzative di cui agli articoli 13 e 14 e provvede all'attribuzione delle relative funzioni. 4. Il consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sulle materie che il regolamento di organizzazione e funzionamento affida alla sua competenza. 5. Il consiglio di amministrazione nomina il vice presidente e i membri del comitato di valutazione.
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- L. 99/07 — Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' iautoritativoha disposto (con l'art. 37, comma 3) la modifica dell'art. 6.
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