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Decreto legislativo 259/2003

Art. 215 — Uso di nominativi falsi o alterati

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/215parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 215. Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni 1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato piu' grave. 2. Alla stessa sanzione e' sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.

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