Decreto legislativo 259/2003
Art. 214 — Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
Art. 214. Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati 1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00 .
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