Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 259/2003Art. 214
Decreto legislativo 259/2003

Art. 214 — Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/214parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 214. Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati 1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00 .

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 259/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 213 Art. 215 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.