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Decreto legislativo 259/2003

Art. 19 — Procedura per l'analisi del mercato

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/19parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 19. Procedura per l'analisi del mercato 1. L'Autorita' effettua, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici. 2. L'analisi e' effettuata: a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni ed analisi gia' in possesso dell'Autorita' elaborate conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici; b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione; c) in ogni caso, ogni diciotto mesi. 3. Quando l'Autorita' e' tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67, 68 e 69 a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale. 4. L'Autorita', se conclude che un mercato e' effettivamente concorrenziale, non impone ne' mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano gia' in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi e' comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso. 5. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato rilevante non e' effettivamente concorrenziale, l'Autorita' individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove gia' esistano. 6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l'Autorita' tiene conto degli obiettivi e dei principi dell'attivita' di regolamentazione di cui all'articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza. 7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione europea, l'Autorita' effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma 3. 8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12. 9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento. Note all'art. 19: - L'allegato 1, parte I - della Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) - Gazzetta Ufficiale n. L 199 del 26 luglio 1997, cosi' recita: «Allegato 1 RETI PUBBLICHE DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO SPECIFICI (di cui all'art. 3, paragrafo 2). Le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi pubblici di telecomunicazione a disposizione del pubblico indicati di seguito sono ritenuti di primaria importanza a livello europeo. Gli organismi che forniscono le reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico specificati in appresso e che detengono una quota di mercato significativa devono assolvere agli obblighi specifici in materia di interconnessione e accesso di cui all'art. 4, paragrafo 2, e agli articoli 6 e 7. Parte 1. Rete telefonica pubblica fissa. Per rete telefonica pubblica fissa si intende la rete pubblica di telecomunicazione a commutazione per il trasferimento tra punti di terminazione di rete in posizioni fisse e informazioni audio nella larghezza di banda di 3,1 kHz; detta rete supporta, tra l'altro: la telefonia vocale; le comunicazioni fax del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T nella "serie-T"; la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocita' minima di 2 400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T nella "serie-V". L'accesso al punto terminale di rete dell'utente finale avviene attraverso uno o piu' numeri attribuiti nell'ambito del piano di numerazione nazionale. Servizio telefonico pubblico fisso secondo la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale. Per il servizio telefonico pubblico fisso si intende la fornitura agli utenti finali in posizioni fisse di un servizio per effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali; puo' includere l'accesso ai servizi di emergenza (112), la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e/o la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali. L'accesso all'utente finale avviene attraverso uno o piu' numeri attribuiti nell'ambito del piano di numerazione nazionale.». - La direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunita' europee n. L 101. - Il Regolamento (CE) 18 dicembre 2000, n. 2887/2000: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale, e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 dicembre 2000, n. L 336.

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