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Decreto legislativo 259/2003

Art. 18 — Procedura per la definizione dei mercati

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/18parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 18. Procedura per la definizione dei mercati 1. L'Autorita', tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate "le raccomandazioni", e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorita' applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.

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