Decreto legislativo 259/2003
Art. 180 — Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
Art. 180. Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo 1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, o dalle vigenti norme nazionali.
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