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Decreto legislativo 259/2003

Art. 179 — Categoria delle stazioni radioelettriche di nave

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/179parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 179. Categoria delle stazioni radioelettriche di nave 1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie: a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per 24 ore al giorno; b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno; c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno; d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno. 2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina in quali delle categorie suddette sara' assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovra' essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui all'articolo 183.

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