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Decreto legislativo 128/2003

Art. 15 — Entrate dell'A.S.I

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/04/128/art/15parte di Decreto legislativo 128/2003
Art. 15. Entrate dell'A.S.I. 1. Le entrate dell'A.S.I. sono costituite: a) dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con vincoli di destinazione a funzionamento e gestione ordinaria; dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (E.S.A.); da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali; da altri impegni derivanti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati; b) da contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali; c) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, nonche' dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti; d) da ogni altra eventuale entrata. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nella determinazione del fabbisogno di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assegnano priorita' alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali. Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204: «1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.». - L'art. 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), prevede: «2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.». - La legge 29 gennaio 2001, n. 10, reca: «Disposizioni in materia di navigazione satellitare.».

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