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Decreto legislativo 128/2003

Art. 14 — Piani di attivita'

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/04/128/art/14parte di Decreto legislativo 128/2003
Art. 14. Piani di attivita' 1. L'A.S.I. opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il piano aerospaziale nazionale, nonche' nel quadro dei programmi dell'E.S.A. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. 2. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e della difesa, che devono esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. 3. L'A.S.I., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica. Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, reca: «2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.». - L'art. 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede: «Art. 9 - 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro».

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