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Decreto legislativo 93/2003

Art. 9 — Pubblicazione

ELI /it/decreto-legislativo/2003/04/09/93/art/9parte di Decreto legislativo 93/2003
Art. 9. Pubblicazione 1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, puo' disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalita' che ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorita' competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana.". 2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, puo' disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalita' che ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorita' competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana.". Note all'art. 9: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo n. 174/1995, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 66 (Procedura della liquidazione coatta). - 1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonche' degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale. 1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, puo' disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalita' che ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorita' competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana. 2. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 373/1998). 3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri delle societa' commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze del liquidatore sono poste a carico della liquidazione. 4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorita' di controllo di questi Stati. 5. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 373/1998). 6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta puo' essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale. 6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, puo' autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attivita' specificatamente indicate.". - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 77, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 77 (Procedura della liquidazione coatta). - 1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonche' degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale. 1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europee. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, puo' disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalita' che ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorita' competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liqudatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana. 2. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 373/1998). 3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri dei liquidatori delle societa' commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze dei liquidatori sono poste a carico della liquidazione. 4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorita' di controllo di questi Stati. 5. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 373/1998). 6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta puo' essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale. 6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, puo' autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attiivita' specificatamente indicate.".

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