Decreto legislativo 93/2003
Art. 10 — Informazione dei creditori noti
Art. 10. Informazione dei creditori noti 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente: "Art. 66-bis (Informazione dei creditori noti). - 1. Quando e' dichiarata la liquidazione di un'impresa avente sede legale in Italia il commissario liquidatore o altro soggetto designato dall'autorita' di vigilanza devono informare per iscritto, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro. Ai fini del predetto adempimento si prendono in considerazione i dati risultanti dalle polizze sottoscritte. In mancanza di disponibilita' finanziarie per tale adempimento l'importo necessario deve essere anticipato dalla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada. 2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare gli eventuali termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, l'autorita' legittimata a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia previsto, le osservazioni relative ai crediti e gli altri adempimenti che si rendessero necessari per ottenere il riconoscimento del debito. L'avviso indica anche che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la predetta comunicazione deve inoltre indicare gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data in cui i contratti o le operazioni cessano di produrre i loro effetti, nonche' i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto o all'operazione. 3. Il testo dell'avviso di cui al comma 1 e' redatto in lingua italiana. Per tale comunicazione deve essere usato un formulario che reca in tutte le lingue dell'Unione europea il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare" e nel caso sia prevista la possibilita' di presentare osservazioni "Invito a presentare osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare". Tuttavia, ove si tratti di creditori di assicurazione, il testo dell'avviso deve essere redatto nella lingua dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale. 4. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro puo' insinuare o presentare osservazioni relative al credito nella propria lingua. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione, ovvero la presentazione delle osservazioni, deve recare in lingua italiana il titolo "Invito all'insinuazione di credito" ovvero "Presentazione delle osservazioni relative al credito".". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77 e' inserito il seguente: "Art. 77-bis (Informazione dei creditori noti). - 1. Quando e' dichiarata la liquidazione di un'impresa avente sede legale in Italia il commissario liquidatore o altro soggetto designato dall'autorita' di vigilanza devono informare per iscritto, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro. Ai fini del predetto adempimento si prendono in considerazione i dati risultanti dalle polizze sottoscritte. In mancanza di disponibilita' finanziarie per tale adempimento l'importo necessario deve essere anticipato dalla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada. 2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare gli eventuali termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, l'autorita' legittimata a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia previsto, le osservazioni relative ai crediti e gli altri adempimenti che si rendessero necessari per ottenere il riconoscimento del debito. L'avviso indica anche se i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbano insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la predetta comunicazione deve inoltre indicare gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data in cui i contratti o le operazioni cessano di produrre i loro effetti, nonche' i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto o all'operazione. 3. Il testo dell'avviso di cui al comma 1 e' redatto in lingua italiana. Per tale comunicazione deve essere usato un formulario che reca in tutte le lingue dell'Unione europea il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare" e nel caso sia prevista la possibilita' di presentare osservazioni "Invito a presentare osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare". Tuttavia, ove si tratti di creditori di assicurazione, il testo dell'avviso deve essere redatto nella lingua dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale. 4. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro puo' insinuare o presentare osservazioni relative al credito nella propria lingua. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione, ovvero la presentazione delle osservazioni, deve recare in lingua italiana il titolo "Insinuazione di credito" ovvero "Presentazione delle osservazioni relative al credito".".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
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