Decreto legislativo 93/2003
Art. 6 — Trattamento dei crediti di assicurazione
Art. 6. Trattamento dei crediti di assicurazione 1. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 24. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.". 2. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.". 3. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso.". 4. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso". 5. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali. 6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7, il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonche' l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso. 6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP. 6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro.". 6. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali. 6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7, il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonche' l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso. 6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP. 6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro.". Note all'art. 6: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 31, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato cosi' recita: "Art. 31. (Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche). - 1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. 2. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la situazione delle predette attivita' risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP. 3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attivita' devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni. 4. Il registro puo' essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'art. 2421, ultimo comma, del codice civile e delle altre norme vigenti. 5. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso. 6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attivita' da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche. 6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali. 6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7 il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonche' l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso. 6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP. 6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro.". - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 31, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 31. (Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche). - 1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. 2. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la situazione delle predetta attivita' risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP. 3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attivita' devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la fine del mese successive a quello in cui sono state effettuate le operazioni; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'art. 27. 4. Il registro puo' essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti. 5. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso. 6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attivita' da esse assegnate alIa chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche. 6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali. 6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7 il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonche' l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso. 6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP. 6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
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