Decreto legislativo 93/2003
Art. 5 — Apertura delle procedure di liquidazione - Informazione delle autorita' di vigilanza
Art. 5. Apertura delle procedure di liquidazione - Informazione delle autorita' di vigilanza 1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonche' degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale.". 2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonche' degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale.". Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' riportato nelle note all'art. 9. - Il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' riportato nelle note all'art. 9.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
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