Decreto legislativo 93/2003
Art. 19 — Tutela del terzo acquirente
Art. 19. Tutela del terzo acquirente 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-sexies e' inserito il seguente: "Art. 67-septies (Tutela del terzo acquirente). - 1. Agli atti di disposizione a titolo oneroso, conclusi dopo l'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonche' dopo l'apertura della procedura di liquidazione, sulla base dei quali l'impresa abbia la disponibilita' di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro, o di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge ovvero che siano immessi in un sistema di deposito centrale disciplinato da disposizioni legislative, si applica la disciplina stabilita dalla legge dello Stato membro nel cui territorio e' situato il bene immobile ovvero presso il quale e' tenuto il registro o il conto o il sistema.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-sexies e' inserito il seguente: "Art. 78-septies (Tutela del terzo acquirente). - 1. Agli atti di disposizione a titolo oneroso, conclusi dopo l'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonche' dopo l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro, sulla base dei quali l'impresa abbia la disponibilita' di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico o di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge ovvero che siano immessi in un sistema di deposito centrale disciplinato da disposizioni legislative, si applica la disciplina stabilita dalla legge dello Stato membro nel cui territorio e' situato il bene immobile ovvero presso il quale e' tenuto il registro o il conto o il sistema.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
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