Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 93/2003Art. 18
Decreto legislativo 93/2003

Art. 18 — Atti pregiudizievoli

ELI /it/decreto-legislativo/2003/04/09/93/art/18parte di Decreto legislativo 93/2003
Art. 18. Atti pregiudizievoli 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-quinquies e' inserito il seguente: "Art. 67-sexies (Atti pregiudizievoli). - 1. Non e' possibile proporre azioni di annullamento, di nullita' o di inopponibilita' fondate su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine, quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto e' soggetto alla legislazione dello Stato membro d'origine e che tale legislazione non consente nella fattispecie di impugnare tale atto con alcun mezzo.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-quinquies e' inserito il seguente: "Art. 78-sexies (Atti pregiudizievoli). - 1. Non e' possibile proporre azioni di annullamento, di nullita' o di inopponibilita' fondate su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine, quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto e' soggetto alla legislazione dello Stato membro d'origine e che tale legislazione non consente nella fattispecie di impugnare tale atto con alcun mezzo.".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 93/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 17 Art. 19 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.