Decreto legislativo 215/2001
Art. 8 — Modalita' per la chiamata alle armi
Art. 8. (Modalita' per la chiamata alle armi) 1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata la gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, mediante la definizione delle priorita' per l'assegnazione dei giovani alle Forze armate secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504. Tale decreto tiene conto, per l'assegnazione dei Giovani al Corpo equipaggi militari marittimi della Marina, dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, cosi' come sostituito dall'articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191. 2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro della difesa dispone, altresi', affinche' sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti e reparti dislocati entro 100 chilometri dal luogo di residenza e il personale che risponde per indice di idoneita' somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico di ciascuna Forza armata. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allo scopo di agevolare il periodico rientro al luogo di residenza dei militari di leva che non possono essere impiegati entro i 100 chilometri dal predetto luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unita' e delle strutture militari sul territorio nazionale, il rimborso degli oneri connessi alle spese effettivamente sostenute per viaggi in ferrovia, autolinee e piroscafi. nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso, escluso l'eventuale supplemento per il vino e per la classe di diritto stabilita dall'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' a carico dell'Amministrazione della difesa. Tali norme sono estese anche ai volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16. 4. Il Ministro della difesa- di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali interessati, assume iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici per i militari di leva ed i volontari di truppa in ferma annuale di ciascuna Forza armata. Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, recante "Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1998, n. 26; si riporta il testo dell'art. 1: "Art. 1 (Formazione dei contingenti e disponibilita). - 1. I cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di eta' e comunque non prima del raggiungimento della maggiore eta'; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo aprile-giugno. per terzo trimestre il periodo luglio-settembre. per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre; 2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa. 3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualita' di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici. 4. I cittadini che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei successivi articoli. 5. Le norme del presente decreto valgono anche per gli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale termine comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772". - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, recante "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1964, n. 110, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 2, come sostituito dall'art. 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191: "Art. 4. - Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare i giovani in possesso dei seguenti requisiti: 1-a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione; 1-b) abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto - ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione - nell'esplicazione delle loro attivita'; 1-c) siano stati o siano iscritti a societa' o enti di sport nautici o di pesca subacquea; 2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare; 3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono: a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo; b) agli armamenti navali militari; c) alla costruzione, riparazione o forniture di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo; 4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle citta' o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco; 5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo; 6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) compresi gli arruolati volontari della guardia di finanza - contingente di mare; 7) siano stati prosciolsi dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento d'ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare; 8-a) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili navalmeccanici, meccanici o costruttori navali; 8-b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro; 9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole; 10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco; 11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia; 12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina; 13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri. Fermo restando quanto previsto al numero 13) del precedente comma, la Marina militare forma i propri contingenti in misura proporzionale alla consistenza dei militari di leva autorizzati annualmente con legge di bilancio attingendo prioritariamente alle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia ed iniziando dagli iscritti piu' anziani di ciascun mese di ogni trimestre di chiamata; per soddisfare le esigenze delle capitanerie di porto possono essere chiamati alla leva anche i cittadini residenti nei comuni costieri di regioni diverse da quelle precedentemente elencate. Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa". - La legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1973, n. 333, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 12: "Art. 12. - Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue: prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonche' per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari; seconda classe per tutto il rimanente personale. Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la localita' da raggiungere. Il rimborso e' limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata spetta altresi' il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi dirigenti e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori e' consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe. E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purche' per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresi' le deviazioni consentite dall'orario ufficiale. Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe e' limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del personale civile e militare in servizio all'estero. Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennita' di lire 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero. I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di trasferta.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 8.
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