Decreto legislativo 215/2001
Art. 7 — Sospensione del servizio di leva
Art. 7. Sospensione del servizio di leva 1. Il servizio obbligatorio di leva e' sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle Forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985. 2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e' annualmente ripartito, con decreto del Ministro della difesa. tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. 3. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva e' ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera f), della citata legge 14 novembre 2000, n. 331: "1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono assicurate da: a)-e) (Omissis); f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non piu' di cinque anni, nei seguenti casi: 1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione; 2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'arrt. 7.
Modifica · 1
- L. 226/08 — Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontautoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 7, comma 1.
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