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Decreto legislativo 239/2001

Art. 15 — Metodo della deduzione e dell'aggregazione

ELI /it/decreto-legislativo/2001/04/17/239/art/15parte di Decreto legislativo 239/2001
Art. 15. Metodo della deduzione e dell'aggregazione 1. Secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17, e di cui ai capi II e III del presente titolo, la situazione di solvibilita' corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e' data dalla differenza tra: a) la somma: 1) degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e 2) della quota proporzionale degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata e b) la somma: 1) del valore contabile dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata nell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e 2) del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e 3) della quota proporzionale del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata. 2. Nel caso di partecipazione nell'impresa di assicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, la lettera a), punto 1), del comma 1, comprende il valore contabile dell'impresa di assicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio dell'impresa controllante o partecipante diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con detta impresa controllante o partecipante diretta. Inoltre, la lettera a), punto 2), e la lettera b), punto 3), del comma 1, includono le quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione, rispettivamente, degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata, nonche' del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

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