Decreto legislativo 239/2001
Art. 14 — Metodo basato sul bilancio consolidato
Art. 14. Metodo basato sul bilancio consolidato 1. Secondo il metodo basato sul bilancio consolidato il calcolo della situazione di solvibilita' corretta dell'impresa controllante o partecipante viene effettuato a partire dal bilancio consolidato da questa redatto, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17 e di cui ai capi II e III del presente titolo. 2. La situazione di solvibilita' corretta e' data dalla differenza tra: a) gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' calcolati a partire dal bilancio consolidato e la somma: 1) del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e 2) della quota proporzionale del margine di solvibilita' minimo delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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