Decreto legislativo 83/2001
Art. 22 — Modifiche all'art. 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Art. 22. (Modifiche all'art. 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 27, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sostituire le parole " maresciallo aiutante s.UPS" con le seguenti.- " maresciallo aiutante luogotenente". Nota all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 27 (Commissione d'esame). - La commissione giudicatrice degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 29, comma 1, e' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) il comandante del reggimento corazzieri; c) un ufficiale del reggimento corazzieri membro; d) un maresciallo aiutante luogotenente segretario senza diritto di voto".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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