Decreto legislativo 83/2001
Art. 21 — Modifiche all'art. 26 al decreto legislativo 12 maggio 1985, n. 198
Art. 21. (Modifiche all'art. 26 al decreto legislativo 12 maggio 1985, n. 198) 1. L'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Reclutamento dei sovrintendenti). - 1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri. 2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande: a) sia idoneo al servizio militare incondizionato o sia stato giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5; b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente; c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; d) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una san ione di stato, o siano sospesi dal servizio o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; e) non sia stato comunque gia' dispensato d'autorita' dal corso per la nomina a vice brigadiere. 3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore eta'. 4. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti da mettere a concorso sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale. 5. I vincitori dei concorso frequentano un corso di qualificazione, che puo' essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. 6. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorita' da questi delegata. 7. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri col grado rivestito e senza detrazione e di anzianita', il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi superi gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso; d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi; e) si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 10. 8. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente. 9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione dei Comandante generale dell'Anna dei carabinieri su proposta del Comandante delIIstituto d'istruzione. 10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione per il personale del ruolo".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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