Decreto legislativo 83/2001
Art. 13 — Modifiche all'art. 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Art. 13. (Modifiche all'art. 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 18, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sostituire le parole "maresciallo aiutante s. UPS" con le seguenti: "maresciallo aiutante luogotenente". Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (v. nota alle premesse): "Art. 18 (Commissione di esame). - 1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 14, comma 1, e' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro: d) un maresciallo aiutante luogotenente segretario senza diritto al voto.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 83/2001 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.