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Decreto legislativo 83/2001

Art. 12 — Modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/28/83/art/12parte di Decreto legislativo 83/2001
Art. 12. (Modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) L'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente: " Art. 17 (Prove concorsuali). - 1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono costituiti da: a) una prova di efficienza fisica; b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana; c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso; d) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo; e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed un inferiore il cui giudizio e' definitivo. Per il concorrente gia' in servizio nell'Arma, ad eccezione dei carabinieri ausiliari, degli allievi carabinieri ausiliari e degli allievi carabinieri, l'accertamento e' limitato alla verifica dell'assenza di infermita' invalidanti in atto. 2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono costituiti da: a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto; b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale; c) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo; d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto. 3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali. 4. La successione, le modalita' ed i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.".

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