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Decreto legislativo 95/2001

Art. 9 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/02/95/art/9parte di Decreto legislativo 95/2001
Art. 9. 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 - 1. Se un disegno o modello e' registrabile ai sensi dell'articolo 5 e se nello stesso tempo accresce l'utilita' dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilita' e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo. 2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilita', e' applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.". Nota all'art. 9: - Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse. - Per quanto riguarda l'art. 29 del regio decreto n. 1127/1939, vedi note all'art. 6.

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