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Decreto legislativo 95/2001

Art. 10 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/02/95/art/10parte di Decreto legislativo 95/2001
Art. 10. 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis - 1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. 2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. 3. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purche' siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte. 4. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitati riguardo: a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato; b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a); c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.". Nota all'art. 10: - Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

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