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Decreto legislativo 95/2001

Art. 6 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/02/95/art/6parte di Decreto legislativo 95/2001
Art. 6. 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 - 1. Con una sola domanda puo' essere chiesta la registrazione per non piu' di cento disegni e modelli purche' destinati ad esser attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348. 2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 8 non e' ammessa la domanda concernente piu' registrazioni ovvero concernente una sola registrazione per piu' modelli. Se la domanda non e' ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile. 3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni ai sensi di questo articolo puo' essere limitata su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. 4. La registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare, puo' avvenire in forma modificata se in tale forma il disegno o modello conserva la sua identita' e possiede i requisiti di validita'. La modificazione puo' risultare altresi' da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullita' della registrazione stessa.". Nota all'art. 6: - Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse. - La legge 22 maggio 1974, n. 348, reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno 1'8 ottobre 1968". - Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, reca: "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali". L'art. 29 del succitato regio decretocosi' recita: "Art. 29 (art. 26 comma primo e secondo, regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602). - Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio centrale dei brevetti invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Il ricorso alla commissione stabilita da questo decreto sospende il termine assegnato dall'ufficio". L'art. 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939 cosi' recita: "Art. 59-quater. - Il brevetto puo' essere limitato su istanza del titolare alla quale debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati. Ove l'ufficio accolga l'istanza il richiedente dovra' provvedere a versare nuovamente la tassa di cui al punto 3) dell'art. 44 qualora si fosse gia' provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso. L'istanza di limitazione non puo' essere accolta se e' pendente un giudizio di nullita' del brevetto e finche' non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure puo' essere accolta in mancanza del consenso delle persone indicate nel comma 2 dell'art. 59-ter. L'Ufficio pubblica sul bollettino la notizia della limitazione del brevetto."

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