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Decreto legislativo 95/2001

Art. 5 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/02/95/art/5parte di Decreto legislativo 95/2001
Art. 5. 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-quater, e' inserito il seguente: "Art. 5-quinquies - 1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novita' e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioe' durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione, e b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per se' i requisiti di novita' e di individualita'.". Nota all'art. 5: - Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

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