Decreto legislativo 297/2000
Art. 26 — Generali di corpo d'armata
Art. 26. Generali di corpo d'armata 1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata: a) esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente e dall'ordinamento militare, nonche' quelle demandate dal Comandante generale. In tale ambito adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attivita' amministrativa della gestione e dei relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio; b) svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verificando che le attivita' istituzionali siano costantemente orientate ad efficacia efficienza ed economicita'; c) vigilano mediante attivita' ispettiva sull'attuazione delle direttive generali impartite dal Comandante generale. Nel quadro di dette direttive stabiliscono i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze ed attribuiscono ai Comandanti dipendenti con il grado fino a colonnello la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; d) possono disporre l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti; e) designano i componenti della commissione di disciplina per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti nei cui confronti abbiano disposto l'inchiesta di cui alla lettera d).
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 26.
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