Decreto legislativo 297/2000
Art. 25 — Vice comandante generale
Art. 25. Vice comandante generale 1. Il Vice comandante generale: a) e' il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo piu' anziano in ruolo e viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina e' predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di Stato Maggiore della Difesa; b) rimane in carica con mandato della durata massima di un anno, salvo che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge; c) e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri. 2. Il Ministro della difesa ha facolta' di escludere il generale di corpo d'armata piu' anziano e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianita'. 3. Il vice comandante generale: a) esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva assolvendo le funzioni ed i compiti delegati; b) su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli alti comandi dell'Arma; c) e' membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate; d) presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 25.
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